IRES PREMIALE AL 20% PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI

 

Approvato il decreto del MEF

 

Col decreto del 7 agosto scorso il MEF ha dato attuazione alla cosiddetta “IRES premiale”, la tassazione agevolata del 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d’imposta 2025, a favore delle società di capitali (SRL, SPA e Cooperative), al ricorrere di determinate condizioni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

 

Questo provvedimento ha lo scopo di incentivare gli investimenti e l’occupazione attraverso una riduzione mirata dell’aliquota IRES, subordinata al rispetto di specifiche condizioni, in particolare accantonamento degli utili, investimenti in beni “Industria 4.0” o progetti di innovazione che riducono i consumi energetici, e incrementi occupazionali.

 

Soggetti interessati ed esclusi

I soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES sono le società di capitali, enti commerciali residenti e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non residenti, nonché, limitatamente all’attività commerciale, gli enti non commerciali. Sono invece esclusi i soggetti in liquidazione, coloro che adottano regimi forfetari o contabilità semplificata o che si trovano in procedure concorsuali liquidatorie. Queste esclusioni mirano a concentrare il beneficio su imprese operative, strutturate e orientate alla crescita, evitando al contempo potenziali abusi o distribuzione in situazioni di crisi irreversibile.

 

Condizioni per accedere al regime premiale

Tre sono le condizioni che le imprese devono simultaneamente soddisfatte:

·                      accantonamento di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 in apposita riserva, non destinata alla distribuzione ai soci, e destinazione di almeno il 30% di tale utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) a investimenti in beni strumentali “4.0” o in progetti “Transizione 5.0”;

·                      realizzazione degli investimenti rilevanti – beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, oppure beni legati all’efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 19/2024. Per questi ultimi viene richiesto un calo dei consumi energetici (almeno 3% della struttura produttiva o 5% dei processi interessati dall’investimento);

·                      incremento occupazionale: mantenimento almeno della media delle unità lavorative annue del triennio precedente e nuove assunzioni a tempo indeterminato che rappresentino almeno l’1% degli addetti mediamente occupati nel 2024; inoltre, non si deve essere ricorsi alla cassa integrazione guadagni, eccetto casi particolari.

 

Cause di decadenza

Il decreto stabilisce chiari meccanismi di decadenza, fondamentali per la tenuta del sistema:

û si decade dal beneficio in caso di distribuzione degli utili accantonati entro i 2 esercizi successivi o in caso di dismissione, cessione, delocalizzazione o destinazione estranea dei beni agevolati entro il quinto periodo d’imposta successivo;

û la decadenza comporta l’obbligo di versamento dell’imposta ordinaria e degli interessi entro i termini ordinari;

û specifici prospetti di monitoraggio devono essere compilati nella dichiarazione dei redditi, con dettagli sulle variazioni riserve e sugli investimenti, rafforzando la trasparenza e riducendo il rischio di errori e contestazioni.

Questi meccanismi, seppur articolati, garantiscono un controllo ex post della regolarità del beneficio e rafforzano la deterrenza rispetto a possibili strategie elusive o speculative.

 

Consolidato fiscale e trasparenza

Il decreto affronta anche il tema del consolidato fiscale e della trasparenza, assicurando che la riduzione dell’aliquota IRES possa trovare applicazione nelle strutture societarie più complesse. Si introduce la possibilità per la controllante di utilizzare il beneficio, nei limiti dei redditi fiscalmente consolidati, e la facoltà di computare perdite pregresse in diminuzione della quota di reddito agevolato. In caso di cause di decadenza, le responsabilità si trasferiscono dal singolo società al gruppo (o, in regime di trasparenza, ai soci) con regole chiare sul recupero dell’agevolazione e sui tempi di versamento.

Nelle operazioni di riorganizzazione, si stabilisce il subentro negli obblighi e diritti relativamente alla riduzione dell’aliquota IRES da parte dei soggetti aventi causa, garantendo continuità e possibilità di rispetto delle condizioni anche in seguito a modifiche strutturali.

 

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13/09/2025

 

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